INFORMAZIONI "CORONAVIRUS"

 

 

 

 


Prot. 1420

Lì, 2 marzo 2020

 

ORDINANZA N. 10/2020

OGGETTO:    Ordinanza di sospensione delle attività didattiche.

IL SINDACO

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020 recante ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del citato D.L. 23 febbraio 2020, n. 6”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente ad oggetto “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

RILEVATO che si stanno registrando, negli ultimi giorni, rientri di persone provenienti dalle aree e regioni ove di sono verificati casi di COVID-19;

RAVVISATO che in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati a tutela dell’Igiene e Sanità Pubblica;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. sull’ordinamento degli enti locali);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche presso il plesso scolastico di Viale Gennaro Cassiani nelle giornate del 4 e 5 marzo 2020 per consentire la disinfestazione delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado;

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Regione, alla Prefettura, alla Provincia, al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari (CS) e pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune;

Che per l’esecuzione della presente ordinanza è incaricato il Comando della Polizia Locale.

IL SINDACO

F.to Avv. Roberto AMERUSO

 

 

 

 


 

 

Corona 1

corona 2

 

SCARICA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ALL'AUTORITA' SANITARIA LOCALE.

 


 

 

 

Prot. n. 1290 del 25/02/2020

ORDINANZA N. 09 DEL 25/02/2020

 

OGGETTO:   ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA’ PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 “CORONA VIRUS”

IL SINDACO

VISTO l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 e seguenti che recita espressamente “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale...in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...”

CONSIDERATO che nelle ultime ore l’Epidemia del Virus COVID-19 (Coronavirus) ha dato evidenza nel Nord Italia (Lombardia e Veneto).

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 23 Febbraio 2020 inerente alle Misure di Contenimento e Gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-16 (Coronavirus).

VISTO l’avviso diramato dalla Regione Calabria che invita i cittadini che rientrano nella Regione a dare pronta comunicazione agli enti preposti;

VISTO l’art. 32 della Legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO mettere in atto una serie di misure di prevenzione dirette a salvaguardare la salute pubblica.

COMUNICA

CHE l’art. 2 del precitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 23 Febbraio 2020 OBBLIGA tutti coloro che dall’1 Febbraio 2020 siano transitati e/o abbiano sostato nei Comuni della cosiddetta AREA ROSSA, di seguito specificati:

-         Regione Lombardia: Bertonico (LO), Casalpusterlengo (LO), Castiglione d’Adda (LO), Codogno (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), San Fiorano (LO), Somaglia (LO), Terranova dei Passerini (LO);

-         Regione Veneto: Vò (PD);

a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Cosenza, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità Sanitaria Competente per territorio, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

ORDINA

CHE i medesimi che siano rientrati nel Territorio Comunale di Tarsia, diano immediata comunicazione della propria o altrui presenza, alle Autorità Sanitarie Nazionali (Tel. 1500) e alternativamente,

-         al contatto della Task Force costituita (0984/8933572),

-         alle autorità di Pubblica Sicurezza (112),

-         all’Ospedale Pugliese di Catanzaro – Malattie Infettive (0961/883346 – 0961/883016),

-         al Centro Sanitario di riferimento della Calabria presso l’Ospedale Civile di Cosenza (0984/6811),

-         ed in ogni caso, al Sindaco (3481538973) ed ai VV.UU (3482584762), e ai Medici di Base.

ORDINA

CHE i prescritti obblighi siano estesi a tutti coloro che siano transitati o che abbiano sostato nelle regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica (LOMBARDIA, VENETO, PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA), oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio, che siano rientrati o che rientreranno nel territorio di Tarsia;

ORDINA

All’ufficio Anagrafe di costituire un Registro e di trasmettere i dati alle autorità competenti per tutti i conseguenti adempimenti;

INVITA

tutte le predette persone all’auto isolamento presso il proprio domicilio per gg. 4 e fino al riscontro degli esami clinici disposti dall’autorità sanitaria;

INVITA

Tutti i cittadini a limitare gli spostamenti fuori Regione, se non strettamente indispensabili, e a rispettare le seguenti prescrizioni sanitarie impartite dal Ministero della Salute:

-         Lavarsi spesso le mani

-         evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

-         non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

-         Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;

-         Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;

-         Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate;

-         Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;

ORDINA

CHE la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine vigilino sulla esecuzione della predetta ordinanza.

AVVERTE

CHE l’inottemperanza alla presente ordinanza configura il reato di cui all’art. 650 codice penale, riservati gli altri opportuni provvedimenti a tutela della salute pubblica e della sanità.

DISPONE

CHE la presente ordinanza venga affissa, pubblicata nelle forme di legge, notificata ai medici di base e comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari ed alla Polizia Locale, alla Prefettura e alla Regione Calabria.

Tarsia, lì 25/02/2020

IL SINDACO

F.to Avv. Roberto AMERUSO

 

 

 

 

 

 

 

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